L’ISLAM E I DIRITTI

L’Islam si presenta come un insieme culturale complesso in cui sfera religiosa, politica e giuridica sono connesse fra loro (alla base vi è comunque quella religiosa).

Islam, infatti, significa sottomissione dell’uomo a Dio; il diritto regola allora la convivenza sociale in accordo con la volontà divina, la quale si rivela oggi nella sharia, la legge islamica e che in principio veniva rivelata nelle due fonti dottrinali che contengono gli elementi giuridici basilari: il Corano e la Sunna (raccolta dei detti e dei fatti di Maometto). Questa “legge divina” è l’unica esistente nella realtà islamica, in cui non è nemmeno concepita una “legge morale naturale”, tipica del mondo occidentale; per cui l’uomo naturale corrisponde all’uomo islamico.

Il diritto islamico è basato su una triplice disuguaglianza (quella tra l’uomo e la donna, quella tra il musulmano e il non-musulmano e quella tra l’uomo libero e lo schiavo), ognuna delle quali è considerata in maniera diversa a seconda che si assuma rispetto ad esse una posizione “conservatrice”, una “pragmatica” o una “riformista”.


Donne afgane

Queste differenze, risalenti all’epoca di Maometto, si sono mantenute tali fino ad oggi, sennonché dal 1948, con la Dichiarazione Universale dell’ONU, si è aperto un dibattito fra l’Islam e i valori della modernità. Nella conferenza di Vienna del 1993 gli stati islamici sostennero che quei diritti che l’ONU chiamava “universali”, non erano altro che diritti “occidentali”, divenuti tali perché l’Occidente aveva avuto la forza politica, economica e forse anche l’intraprendenza di organizzarsi per farli riconoscere come tali; per tanto non ritennero “necessario” riconoscere e rispettare diritti come la libertà di coscienza, la libertà di matrimonio (nel mondo islamico il matrimonio non ha nulla di sacramentale: è un contatto consensuale e per questo dissolubile, fondato sulla disparità dei diritti e dei doveri e caratterizzato dalla poligamia; in tre casi è possibile ottenere lo scioglimento del matrimonio: la morte di uno dei coniugi, il ripudio da parte del marito - la moglie può solo ricorrere al ripudio consensuale - e il divorzio) indipendentemente dall’appartenenza religiosa, la libertà di associazione sindacale. Al contrario, per la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, essi non sono un prodotto della cultura, ma sono propri dell’uomo, in quanto derivano dalla sua natura, e proprio per questo sono universali.

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