La vendita giudiziaria immobiliare è lo strumento tipicamente utilizzato per la vendita   di beni immobili, in sede d'esecuzione forzata.

Le informazioni da assumere prima della vendita
Il documento cui far riferimento, per quanto attiene le caratteristiche della vendita e le sue modalità di svolgimento è "l'ordinanza di vendita".
Nell'ordinanza di vendita vengono indicati il giudice che l'ha emessa, gli estremi della procedura esecutiva nel corso della quale la vendita è stata indetta, le caratteristiche salienti del bene immobile offerto e le modalità dettagliate per la partecipazione.
L'estratto dell'ordinanza di vendita con l'INDICAZIONE DI UN EVENTUALE CUSTODE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL GIUDICE viene pubblicato su quotidiani e riviste specializzate ed è disponibile presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, come pure la perizia di stima effettuata dal custode o da altro tecnico incaricato.
Si consiglia coloro che sono interessati a partecipare alla vendita di visionare la perizia, nella quale il bene immobile viene esattamente individuato sulla base dei propri riferimenti catastali, viene accuratamente descritto (anche per quanto attiene lo stato di conservazione, le eventuali limitazioni alla commerciabilità, ect.) e viene infine valutato.
Inoltre nelle procedure ove è nominato un custode giudiziario, gli interessati potranno contattarlo per visionare l'immobile posto in vendita.
Coloro che partecipano alla vendita forzata sono tenuti a conoscere tutte le leggi e le disposizioni che riguardano la vendita degli immobili.
L'ACQUISTO VIENE FATTO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE CON OGNI ACCESSORIO,PERTINENZA, FATTO DI SERVITU' ATTIVA E PASSIVA AD ESSO INERENTE.
La vendita senza incanto ha luogo con deposito di offerte in busta chiusa, le quali saranno aperte il giorno della vendita davanti al Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e, nel caso di più offerenti, sarà indetta una gara fra quelli presenti sulla base dell'offerta più alta pervenuta, con rilancio minimo come previsto dall'ordinanza di vendita, e un minimo di tempo tra un'offerta e l'altra.
DOPO L'AGGIUDICAZIONE NON SONO AMMISSIBILI OFFERTE DI AUMENTO DI SESTO AI SENSI DELL'ART. 584 C.P.C.
L'OFFERTA DI ACQUISTO E' IRREVOCABILE, pena la confisca della cauzione depositata.
LE SPESE FISCALI DI REGISTRAZIONE - eventuale IMPOSTA DI VALORE AGGIUNTO - TRASCRIZIONE - VOLTURA, SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE.
LE SPESE DI CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO E DELLE IPOTECHE SONO A CARICO DELLA PROCEDURA.
EVENTUALI VIOLAZIONI ALLA LEGGE N° 47/85 (condono edilizio) DOVRANNO ESSERE SANATE SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO.
EVENTUALI DEBITI CONDOMINIALI SARANNO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PER QUANTO RIGUARDA L'ANNO IN CORSO E L'ANNO PRECEDENTE, ai sensi dell'art.63 IIco disp.att.c.c.