LE VENDITE
GIUDIZIARIE IMMOBILIARI
La vendita giudiziaria immobiliare
è lo strumento tipicamente utilizzato per la vendita di
beni immobili, in sede d'esecuzione forzata.
Le informazioni
da assumere prima della vendita
Il documento cui
far riferimento, per quanto attiene le caratteristiche della vendita
e le sue modalità di svolgimento è "l'ordinanza
di vendita".
Nell'ordinanza di vendita vengono indicati il giudice che l'ha
emessa, gli estremi della procedura esecutiva nel corso della
quale la vendita è stata indetta, le caratteristiche salienti
del bene immobile offerto e le modalità dettagliate per
la partecipazione.
L'estratto dell'ordinanza di vendita con l'INDICAZIONE DI UN EVENTUALE
CUSTODE GIUDIZIARIO NOMINATO DAL GIUDICE viene pubblicato su quotidiani
e riviste specializzate ed è disponibile presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, come pure la perizia di stima effettuata
dal custode o da altro tecnico incaricato.
Si consiglia coloro che sono interessati a partecipare alla vendita
di visionare la perizia, nella quale il bene immobile viene esattamente
individuato sulla base dei propri riferimenti catastali, viene
accuratamente descritto (anche per quanto attiene lo stato di
conservazione, le eventuali limitazioni alla commerciabilità,
ect.) e viene infine valutato.
Inoltre nelle procedure ove è nominato un custode giudiziario,
gli interessati potranno contattarlo per visionare l'immobile
posto in vendita.
Coloro che partecipano alla vendita forzata sono tenuti a conoscere
tutte le leggi e le disposizioni che riguardano la vendita degli
immobili.
L'ACQUISTO VIENE FATTO NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI
SI TROVA L'IMMOBILE CON OGNI ACCESSORIO,PERTINENZA, FATTO DI SERVITU'
ATTIVA E PASSIVA AD ESSO INERENTE.
La vendita senza incanto ha luogo con deposito di offerte in busta
chiusa, le quali saranno aperte il giorno della vendita davanti
al Giudice delle Esecuzioni Immobiliari e, nel caso di più
offerenti, sarà indetta una gara fra quelli presenti sulla
base dell'offerta più alta pervenuta, con rilancio minimo
come previsto dall'ordinanza di vendita, e un minimo di tempo
tra un'offerta e l'altra.
DOPO L'AGGIUDICAZIONE NON SONO AMMISSIBILI OFFERTE DI AUMENTO
DI SESTO AI SENSI DELL'ART. 584 C.P.C.
L'OFFERTA DI ACQUISTO E' IRREVOCABILE, pena la confisca della cauzione
depositata.
LE SPESE FISCALI DI REGISTRAZIONE - eventuale IMPOSTA DI VALORE
AGGIUNTO - TRASCRIZIONE - VOLTURA, SONO A CARICO DELL'ACQUIRENTE.
LE SPESE DI CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO E DELLE IPOTECHE SONO
A CARICO DELLA PROCEDURA.
EVENTUALI VIOLAZIONI ALLA LEGGE N° 47/85 (condono edilizio)
DOVRANNO ESSERE SANATE SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA'
AMMINISTRATIVA A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO.
EVENTUALI DEBITI CONDOMINIALI SARANNO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO PER QUANTO
RIGUARDA L'ANNO IN CORSO E L'ANNO PRECEDENTE, ai sensi dell'art.63 IIco
disp.att.c.c.